Sez. L, Sentenza n. 5725 del 20/11/1985 (Rv. 442911 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - FINO ALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO NELLE MORE - INAMMISSIBILITÀ DEL MEDESIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - FINO ALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO NELLE MORE - INAMMISSIBILITÀ DEL MEDESIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La disposizione dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., la quale prevede, per il caso d'impugnazione per revocazione, la sospensione del termine per proporre il ricorso per Cassazione e del relativo procedimento, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione medesima, non comporta l'inammissibilità del ricorso proposto, ma solo la sua temporanea inoperatività, che, appunto, viene meno a seguito della comunicazione della sentenza definitiva del giudizio di revocazione. (V 4937/82, mass n 422941; (V 5918/79, mass n 402592; (V 1297/77, mass n 384991).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)