Sez. L, Sentenza n. 11149 del 05/11/1998 (Rv. 520411 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Indeterminatezza dell'oggetto della domanda - Avvenuta costituzione del convenuto - Irrilevanza ai fini della rilevabilità d'ufficio della nullità - Art. 164 cod. proc. civ. nel testo novellato - Portata - Rinnovazione ed integrazione della citazione - Sanatoria "ex nunc".
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE
Dall'art. 164, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. nel testo novellato si trae ulteriore conferma del principio secondo cui l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro, rende nullo l'atto introduttivo del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione del convenuto. Nel sistema della nuova normativa, peraltro, in questo ultimo caso l'attore deve integrare la domanda nel termine perentorio assegnatogli, con l'ulteriore conseguenza che la rinnovazione della citazione e tale integrazione hanno efficacia sanante eccezionalmente solo "ex nunc", cioè "ferme le decadenze e salvi i diritti quesiti anteriormente alle stesse".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)