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Sez. L, Sentenza n. 13066 del 29/12/1997 (Rv. 511229 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo - Mancanza di determinazione dell'oggetto, dell'esposizione dei fatti o degli elementi di diritto - Nullità insanabile - Rigetto della domanda - Esclusione - Sanatoria mediante costituzione del convenuto deducente l'infondatezza del ricorso nel merito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511229-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Pertanto, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. Nè tale vizio può ritenersi sanato dalla costituzione del convenuto che eccepisca anche l'infondatezza del ricorso nel merito, con la conseguenza che il giudice deve pronunciare l'inammissibilità della domanda e non rigettarla nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)