Sez. 1, Ordinanza n. 19453 del 18/07/2019 (Rv. 654667 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Riconoscimento delle sentenze straniere in ambito europeo – Automatismo - Presupposti – Rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei diritti essenziali di difesa – Necessità - Condanna del convenuto in contumacia – Art. 34 reg. CE n. 44 del 2001 – Portata.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
Il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere presuppone che quelle decisioni siano state adottate nel rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei diritti essenziali di difesa sin dalla costituzione del rapporto processuale, e quindi sin dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai fini della dichiarazione di contumacia, sicché, come previsto dall'art. 34 del reg. CE n. 44 del 2001, applicabile "ratione temporis", non può essere riconosciuta la sentenza straniera nel caso in cui vi sia la condanna del convenuto in contumacia, senza che, a prescindere dalla regolarità formale, la notificazione (o la comunicazione) della domanda giudiziale (o di un atto equivalente) sia stata effettuata in tempo utile e in modo tale da consentire al convenuto di presentare le proprie difese.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 lett. 2), Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)