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Sez. 3, Sentenza n. 4612 del 04/09/1985 (Rv. 442070 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - INCOMPLETEZZA DEGLI ESTREMI EX ART. 555, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - NULLITÀ SANABILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442070-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - INCOMPLETEZZA DEGLI ESTREMI EX ART. 555, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - NULLITÀ SANABILE - CONDIZIONI.*

L'incompletezza, nell'atto di pignoramento immobiliare, degli estremi richiesti dal primo comma dell'art. 555 cod. proc. civ., che non si traduca nell'assoluta incertezza nell'individuazione del bene, determina una nullità non assoluta, ma sanabile, ove non dedotta con opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di effettuazione del pignoramento medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)