Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 24/05/2016 Ud. (dep. 03/02/2017) Rv. 269216 - 01
SPORT | Competizione sportiva organizzata dall'UNIRE o altra associazione ad esso aderente - Doping equino - Reato di frode sportiva - Sussistenza - Fondamento.
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Commette il reato di frode sportiva, previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, colui che, nell'ambito di una competizione organizzata dall'UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, somministri ai cavalli sostanze dopanti o comunque in grado di alterarne la prestazione, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara. (Fattispecie relativa alla somministrazione di un antinfiammatorio ad un cavallo prima della gara).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)