Sez. 3, Sentenza n. 40648 del 23/09/2015 Ud. (dep. 29/09/2016) Rv. 267653 - 01
SPORT | Competizione sportiva organizzata da UNIRE o altra associazione ad esso aderente - Doping equino - Reato di frode sportiva - Sussistenza - Fondamento.
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Integra il reato di frode sportiva, previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, colui che, nell'ambito di una competizione sportiva organizzata dall' UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, faccia ricorso al doping equino ovvero somministri ai cavalli concorrenti sostanze in grado di indurne la debilitazione, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)