Sez. 3, Sentenza n. 16619 del 03/04/2007 Ud. (dep. 02/05/2007) Rv. 236819 - 01
SPORT | Competizione sportiva organizzata da UNIRE - Somministrazione di sostanza dopante ad un cavallo - Reato punito dall'art. 1 della legge n. 401 del 1989 - Sussistenza - Fondamento.
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La somministrazione di sostanza dopante ad un cavallo partecipante ad una competizione sportiva organizzata da UNIRE integra il reato previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non punisce soltanto le offerte o promesse di denaro, utilità o vantaggi a taluno dei partecipanti al fine di alterare l'esito della manifestazione, ma anche qualsiasi diverso atto fraudolento volto al medesimo scopo, e cioè a "raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione". (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che la somministrazione di sostanza dopante ad un cavallo possa trovare il medesimo trattamento riservato ai "fenomeni autogeni di doping", e cioè alla somministrazione a se stesso di sostanze dopanti da parte dell'atleta, che sono puniti ai sensi della legge n. 376 del 2000).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1941 num. 411 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)