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Sez. L, Sentenza n. 11921 del 22/10/1999 (Rv. 530741 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Diritto agli utili - Naturale destinazione di questi al reimpiego e non alla distribuzione - Maturazione di tale diritto - Coincidenza nel tempo con la cessazione dell'impresa della singola collaborazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530741-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE

Il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis cod.civ., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni; la maturazione di tale diritto - dalla quale decorrono rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 cod.proc.civ., in relazione alla riconducibilità della collaborazione continuativa all'impresa familiare ad uno dei rapporti di cui all'art. 409 n. 3 cod.proc.civ. - coincide di regola, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)