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Sez. L, Sentenza n. 15298 del 21/07/2005 (Rv. 582883 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Acquisto congiunto di beni immobili da parte dei coniugi partecipanti all'impresa - Denaro utilizzato - Provenienza dall'attività economica comune - Presunzione - Sussistenza - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582883-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)

Il bene immobile acquistato congiuntamente dai coniugi compartecipi di un'impresa familiare dopo l'inizio dell'impresa si presume sia stato acquistato con denaro proveniente dagli utili dell'attività comune, e pertanto ad esso si applicano le regole dettate dall'art. 230 "bis" cod.civ.; la presunzione può essere superata dalla prova di circostanze atte ad escludere tale provenienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per difetto di motivazione, non avendo essa adeguatamente considerato nè l'anteriorità dell'impresa rispetto agli acquisti, nè il breve tempo intercorso tra la costituzione dell'impresa e gli acquisti stessi) .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)