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Sez. 1, Sentenza n. 382 del 15/01/2002 (Rv. 552788 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Art. 8, secondo comma, legge n. 890 del 1982 - Perfezionamento - Nei riguardi del notificante - Coincidenza con il deposito nell'ufficio postale del piego non potuto consegnare - Sussistenza - Conseguenze - Data di effettivo ritiro del piego da parte del destinatario - Rilevanza, ai fini della tempestività della notificazione nei riguardi del notificante - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552788-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Con riguardo a notifica a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890), il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante si distingue da quello nei confronti del destinatario e si identifica con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante - alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico -, coincidente con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato, senza che possa valorizzarsi, per negare la tempestività della notificazione, la data di ritiro del piego da parte del destinatario, giacché l'intervallo temporale previsto dalla legge (giacenza del piego presso l'ufficio postale per un congruo periodo di tempo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998) è preordinato unicamente a tenere indenne il destinatario dell'atto dai riflessi sfavorevoli dell'attività del notificante.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)