Sez. L, Sentenza n. 12834 del 03/09/2003 (Rv. 566510 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Nei riguardi del notificante - Consegna all'ufficiale giudiziario - Sufficienza - Nei riguardi del destinatario - Prova della ricezione dell'atto - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene.(Nella specie, relativa alla notifica di ricorso introduttivo di giudizio di primo grado con il rito del lavoro, in mancanza della produzione dell'avviso, il giudice d'appello, nella sentenza cassata dalla S.C., aveva fatto riferimento all'attestazione del pretore, priva di fede privilegiata trattandosi di un mero apprezzamento del pubblico ufficiale, sulla regolarità della notifica, senza accettare che il procedimento di notificazione si fosse perfezionato con la ricezione dell'atto da parte del destinatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)