Sez. U, Sentenza n. 665 del 03/02/1986 (Rv. 444229 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE - OBBLIGO DEL COMUNE DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE - SUCCESSIVA APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI - INCOMPATIBILITÀ CON LA CONVENZIONE - MANCATO RILASCIO DELLA CONCESSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE - OBBLIGO DEL COMUNE DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE - SUCCESSIVA APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI - INCOMPATIBILITÀ CON LA CONVENZIONE - MANCATO RILASCIO DELLA CONCESSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
In relazione ad una cosiddetta convenzione di lottizzazione, la quale ponga a carico del comune l'Obbligo di rilasciare in favore del privato contraente licenza o concessione per la costruzione di determinati edifici, la successiva approvazione da parte del comune medesimo di nuovi strumenti urbanistici, che siano incompatibili con i precedenti accordi, anche per il solo fatto di ridurre gli indici volumetrici realizzabili o di imporre ulteriori oneri di urbanizzazione, configura Esercizio di poteri pubblicistici, idoneo a degradare le posizioni soggettive scaturenti da detto contratto a meri interessi legittimi, con l'ulteriore conseguenza che la domanda di quel privato, rivolta a denunciare l'illegittimità del mancato rilascio di detta licenza o concessione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (V 1158/84, mass n 433294; (V 1157/84, mass n 433293).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)