Sez. 3, Sentenza n. 1212 del 13/02/1985 (Rv. 439332 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI NON INDICATI NEL RICORSO NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI NON INDICATI NEL RICORSO NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel nuovo rito di lavoro - applicabile anche alle controversie locatizie, stante il richiamo dell'art. 46 della legge n. 392 del 1978 - la produzione di documenti (cosiddette prove costituite), ancorché non indicati nel ricorso, è consentita, al contrario delle prove costituende, nell'udienza di discussione, fino a che non sia iniziata la discussione orale, in modo che alla controparte sia data la possibilità di avere adeguata cognizione del loro contenuto. (V 2461/84, mass n 434486; (V 2875/83, mass n 427798; (V 4754/78, mass n 394450).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)