Sez. 3, Sentenza n. 2875 del 26/04/1983 (Rv. 427798 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - PROVA DOCUMENTALE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - PROVA DOCUMENTALE - AMMISSIBILITÀ.*
In grado di appello dei giudizi nel rito del lavoro, il divieto dei nuovi mezzi di prova - comunque superabile con l'autorizzazione emessa collegio in base ad un apprezzamento incensurabile in Sede di legittimità - riguarda i mezzi di prova diversi dai documenti, ossia le prove costituende e non quelle già costituite. Infatti la produzione di nuovi documenti non contrasta con le esigenze di celerità e di concentrazione del processo in un'unica udienza di discussione, poiché l'acquisizione di essi si esaurisce in un unico atto che non da luogo alla necessità di fissazione di una nuova udienza, come avviene per gli altri mezzi di prova eccezionalmente ritenuti indispensabili. (Conf 2310/80, mass n 405990; (Conf 198/80, mass n 403592; (Conf 4754/78, mass n 394450).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)