Sez. U, Sentenza n. 3228 del 07/06/1979 (Rv. 399599 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DOVUTI DA UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO CON RIGUARDO AI PROPRI DIPENDENTI - CONTROVERSIA CON L'INPS - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DOVUTI DA UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO CON RIGUARDO AI PROPRI DIPENDENTI - CONTROVERSIA CON L'INPS - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
La controversia fra un ente pubblico non economico, quale un istituto di patronato (nella specie, enas), e l'INPS, vertente sugli obblighi contributivi di tale ente con riguardo ai propri dipendenti, e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva del giudice amministrativo, qualora investa soltanto il rapporto assicurativo, senza porre in discussione il rapporto di pubblico impiego con i predetti dipendenti, stante l'autonomia del primo di detti rapporti rispetto al secondo, il quale ne costituisce mero presupposto. (V 2565/77, mass n 386277).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)