Sez. L, Sentenza n. 3391 del 07/04/1987 (Rv. 452425 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ESEGUITI DA UN ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO - CONTROLLO DELLA LORO ATTENDIBILITÀ - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ESEGUITI DA UN ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO - CONTROLLO DELLA LORO ATTENDIBILITÀ - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Nell'ipotesi di contestazione da parte del lavoratore o del datore di lavoro delle risultanze degli accertamenti sanitari, eseguiti ai sensi dell'art. 5, terzo comma, dello statuto dei lavoratori da un istituto di diritto pubblico allo scopo di valutare l'idoneità fisica del lavoratore, il giudice del merito ha il potere-dovere di controllare l'attendibilità di detti accertamenti, avvalendosi anche dei poteri istruttori conferitigli dalla legge, in quanto deve escludersi che tale norma la quale ha inteso garantire la imparzialità della valutazione tecnica, affidandola ad organi pubblici, abbia attribuito a dette indagini una particolare, insindacabile efficacia probatoria. (V 2620/84, mass n 434631).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)