Sez. L, Sentenza n. 2620 del 20/04/1984 (Rv. 434631 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA PER MALATTIA - CERTIFICAZIONE DEL MEDICO CURANTE DEL LAVORATORE - CONTRASTO CON GLI ACCERTAMENTI COMPIUTI DAL MEDICO DI CONTROLLO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CONTENUTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA PER MALATTIA - CERTIFICAZIONE DEL MEDICO CURANTE DEL LAVORATORE - CONTRASTO CON GLI ACCERTAMENTI COMPIUTI DAL MEDICO DI CONTROLLO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CONTENUTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il giudice del merito, nel contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante del lavoratore, che ne abbia affermato lo stato di malattia quale causa giustificatrice dell'assenza, e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo o da altro sanitario appositamente delegato, deve porre a raffronto le contrastanti certificazioni e stabilire quale di esse sia maggiormente attendibile, se del caso anche con l'ausilio di un accertamento tecnico di ufficio, senza alcuna possibilità di attribuire automatica prevalenza al certificato cronologicamente più recente. Il giudizio espresso al riguardo dal giudice, ove correttamente motivato, è sottratto al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. (V 1084/80, mass n 404559; (V 94/79, mass n 396155; (V 1473/78, mass n 390846).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)