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Sez. L, Sentenza n. 14680 del 13/11/2000 (Rv. 541616 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Provvedimento di irrogazione della sanzione - Menzione ed esame delle giustificazioni del lavoratore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541616-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Il datore di lavoro non è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore a seguito della contestazione della mancanza e ad enunciare le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)