Sez. L, Sentenza n. 10461 del 21/10/1998 (Rv. 519951 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Motivazione - Ampiezza - Onere analogo a quello dei provvedimenti giurisdizionali - Esclusione - Riferimento alle giustificazioni del lavoratore - Irrilevanza - Richiamo delle contestazioni iniziali - Idoneità - Fattispecie relativa alla rilevanza, per la decorrenza del termine di impugnativa, di licenziamento intimato con telegramma contenente clausola "segue lettera".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il datore di lavoro, nell'adottare un licenziamento disciplinare all'esito del relativo procedimento, non è tenuto, neanche nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione penetrante analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, e, in particolare, ad esaminare le giustificazioni rese dal lavoratore, ma è sufficiente il richiamo delle iniziali contestazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata anche nella parte in cui essa aveva escluso che la espressione "segue lettera" contenuta nel telegramma con cui il licenziamento era stato comunicato valesse a privare lo stesso del valore di espressione definitiva della volontà del datore di lavoro - e quindi a escludere la decorrenza del termine di decadenza per la sua impugnativa -, sulla base del motivato rilievo che il telegramma conteneva tutti gli elementi atti a far ritenere con esso esaurita la volontà del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)