Sez. L, Sentenza n. 15320 del 07/08/2004 (Rv. 575291 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Omessa menzione nel provvedimento delle giustificazioni addotte dal lavoratore - Art. 7, secondo comma, stat. lav. - Violazione - Configurabilità - Esclusione - Possibilità per il lavoratore di esporre le proprie ragioni prima del provvedimento e per il datore di lavoro di averne conoscenza - Sufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di licenziamento disciplinare, deve escludersi la violazione dell'art. 7, secondo comma, stat. lav. ove il provvedimento di licenziamento, adottato dal datore di lavoro dopo aver ricevuto la comunicazione delle giustificazioni del lavoratore in ordine agli addebiti contestatigli, non menzioni - né tanto meno si dia carico di confutare - le giustificazioni suddette, essendo sufficiente, ai fini della ritualità dell'irrogazione della sanzione del licenziamento, che il dipendente abbia avuto la possibilità concreta di esporre le proprie ragioni a difesa prima che il provvedimento espulsivo sia adottato e che il datore di lavoro abbia avuto modo di prendere visione delle suddette giustificazioni.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)