Sez. 1, Sentenza n. 4051 del 24/04/1987 (Rv. 452835 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - REDDITO DA PARTECIPAZIONE A UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI - PROVA DELLA EFFETTIVA PERCEZIONE - MODALITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - REDDITO DA PARTECIPAZIONE A UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI - PROVA DELLA EFFETTIVA PERCEZIONE - MODALITÀ.*
In materia di imposta complementare progressiva sui redditi, la amministrazione finanziaria che, in applicazione dell'art. 135 lett. D) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, intende valutare i redditi del contribuente derivanti dalla partecipazione agli utili di società di capitali, deve provare l'effettiva percezione di utili o altri dividendi da parte del socio e tale dimostrazione può essere data mediante le risultanze del bilancio, ovvero attraverso elementi presuntivi (rispondenti ai caratteri di cui all'art. 2729 cod. civ.) derivanti anche dall'inattendibilità del bilancio della società, a seguito dell'accertamento effettuato dall'amministrazione e accettato dai liquidatori della stessa, circa maggiori utili non risultanti dal bilancio, restando per contro a carico dei soci l'Onere di provare che gli utili abbiano avuto una destinazione diversa dalla distribuzione. (V 3667/84, mass n 435665; (V 2866/82, mass n 420753; (V 5785/80, mass n 409612).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)