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Sez. L, Sentenza n. 1585 del 23/01/2013 (Rv. 624856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO | Lavoratore assente per malattia - Reperibilità - Art. 40, comma 7, del c.c.n.l. per il personale dipendente di Poste Italiane del 2001 - Portata - "Particolari motivi" di residenza in luogo diverso da quello reso noto al datore - Nozione - "Ratio".
Stato
decisa il 2013-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO

In tema di reperibilità del lavoratore assente per malattia, l'art. 40, comma 7, del c.c.n.l. per il personale dipendente di Poste Italiane del 2001 - che prevede che "Qualora il lavoratore durante l'assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla società, ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta, precisando l'indirizzo di temporanea reperibilità" - va inteso nel senso che esso impone al lavoratore l'onere di indicare, esplicitandolo con preventiva comunicazione scritta, lo specifico motivo per il quale si trova nelle condizioni di risiedere in un luogo diverso da quello reso precedentemente noto alla società, assolvendo tale adempimento all'esigenza di garantire al datore di lavoro la possibilità di disporre visite mediche, come è suo diritto, e di evitare un uso elusivo della facoltà concessa ai lavoratore, anche in relazione all'osservanza dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 11/01/2001 art. 40, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 com. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)