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Sez. L, Sentenza n. 21621 del 21/10/2010 (Rv. 615096 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Assenze per malattia - Irreperibilità al controllo domiciliare - Ragione giustificativa - Necessità di prestazione sanitaria - Condizioni - Indifferibilità assoluta - Esclusione - Giustificazione dell'allontanamento - Sufficienza.
Stato
decisa il 2010-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615096-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

La giustificazione dell'obbligo di reperibilità del lavoratore in determinate fasce orarie, ai sensi del d.l. n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1993 ed ai fini della rilevanza disciplinare, non esige l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, essendo sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)