Sez. 6, Sentenza n. 2969 del 08/07/1997 Cc. (dep. 18/09/1997) Rv. 208856 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini per il tempo previsto per la redazione della sentenza - Incidenza della sospensione - Termine di fase relativo all'appello.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per il periodo necessario alla redazione della sentenza disposta all'esito del giudizio di primo grado, incide sui termini di fase relativi all'appello, che cominciano perciò a decorrere alla scadenza della proroga o con il deposito della sentenza e non sul termine relativo al primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)