Sez. 5, Sentenza n. 4600 del 25/10/1996 Cc. (dep. 27/11/1996) Rv. 206152 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Tempo previsto per la redazione della sentenza - Disposizione della sospensione dopo la pronuncia della sentenza - Possibilità - Incidenza della sospensione sul computo dei termini massimi relativi alla fase successiva - Esclusione - Incidenza della sospensione sui termini di fase del primo grado - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per il tempo concesso per la redazione della sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 304 comma 1 lett. c), deve essere disposta dal giudice di primo grado, che può farlo anche dopo la pronuncia della sentenza, purché non siano scaduti i termini di fase, ma incide sulla fase del primo grado e non su quella del giudizio d'appello per il quale i termini massimi di custodia cautelare decorrono dal giorno della pronuncia della sentenza di primo grado e non dal novantesimo giorno successivo a questo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)