Sez. 5, Sentenza n. 3676 del 19/07/1996 Cc. (dep. 07/08/1996) Rv. 205556 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Per la redazione della sentenza - Competenza a emanare il provvedimento - Operatività della sospensione - Nella fase successiva.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
In materia di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (art. 304 cod. proc. pen.), la competenza ad emettere il provvedimento sospensivo, ai fini della redazione della motivazione della sentenza, spetta al giudice che ha pronunziato la sentenza medesima. Per quanto concerne, poi, la fase di operatività della sospensione, deve ritenersi che il periodo di redazione della motivazione ricada già nella fase successiva a quella conclusa, ai sensi dell'art. 303 comma primo lett. b) e c) dalla "pronuncia" della sentenza; e pertanto ricada nella fase di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)