Sez. U - , Ordinanza n. 3160 del 01/02/2019 (Rv. 652493 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto di opere pubbliche - Revisione prezzi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del "quantum debeatur", incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'"an" ed al "quantum", avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda dell'appaltatore di revisione del prezzo in base ad un meccanismo revisionale di indicizzazione diverso da quello contrattualmente pattuito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 115, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E, Costituzione art. 103 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 8, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 9 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)