Sez. U, Sentenza n. 7176 del 26/03/2014 (Rv. 630347 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto di opere pubbliche - Revisione prezzi - Controversia relativa a rapporti insorti in epoca anteriore alla intera devoluzione al G.A. della materia dell'adeguamento e delle modifiche dei prezzi degli appalti pubblici - Riparto di giurisdizione - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di revisione prezzi di appalto di opere pubbliche, e ove il rapporto oggetto di controversia risalga ad epoca precedente (ossia anteriore all'art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) all'intera devoluzione delle questioni inerenti l'adeguamento o le modifiche del prezzo degli appalti pubblici alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando la pretesa dell'appaltatore si fondi su una delibera dell'Ente, che riconosca il diritto alla revisione, la cui efficacia non sia venuta meno per effetto di un atto successivo di esercizio del potere di ritiro, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre, quando manchi tale riconoscimento, è devoluta al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6 com. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)