Sez. 5, Sentenza n. 14567 del 20/11/2001 (Rv. 550378 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Avviso di rettifica - Indagini bancarie ex art. 18 della legge n. 413 del 1991- Relative ad annualità precedenti l'entrata in vigore della predetta legge - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE
L'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che consente gli accertamenti bancari, previa autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale, costituisce non già una norma sostanziale, ma una norma procedimentale relativa all'acquisizione delle prove, la quale può spiegare i suoi effetti anche in ordine a rapporti pregressi. È, pertanto, legittimo l'avviso di rettifica relativo a dichiarazione I.V.A., riguardante annualità pregresse rispetto alla data di entrata in vigore della citata legge n. 413 del 1991, fondato su di una indagine bancaria relativa a dette annualità.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)