Sez. 5, Sentenza n. 267 del 10/01/2001 (Rv. 543030 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Imposte sui redditi di società - Accertamento - Acquisizione dei documenti bancari da parte della Guardia di Finanza in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, prevedente l'accesso ai dati bancari - Deroghe al segreto bancario previste nella normativa previgente, a seguito della legge delega n. 825 del 1971 - Avviso di accertamento notificato nel vigore di tale normativa - Legittimità - Fondamento - Previa convocazione della contribuente - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In caso di accertamento dei redditi di società fondato su documenti bancari, non ha rilievo, al fine di escludere la legittimità dell'accertamento medesimo, la circostanza che tali documenti risultino acquisiti dalla Guardia di Finanza in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, che ha consentito l'accesso ai dati bancari, purché l'avviso di accertamento sia stato notificato alla contribuente in un'epoca in cui erano già consentite deroghe al segreto bancario. In effetti, deve escludersi, avuto anche riguardo alla portata della delega contenuta nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed ai principi al riguardo espressi dalla sentenza della Corte Cost. n. 51 del 1992, che il segreto bancario costituisca, nel regime anteriore alla disciplina innovativa di cui alla citata legge n. 413 del 1991, un principio inderogabile: al contrario, le "ipotesi di particolare gravità" indicate dalla citata legge delega - in attuazione della quale sarebbe stato, poi, emanato il d.P.R. n. 600 del 1973, come quelle che giustificavano il ricorso alla documentazione bancaria, ricomprendevano tutti i casi di illecito per evasione fiscale. Nè l'utilizzazione dei movimenti bancari della contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria presuppone la convocazione della stessa affinché giustifichi le operazioni verificate, in quanto nessuna norma impone tale convocazione in sede amministrativa prima dell'accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 15/07/1982 num. 463 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)