Sez. 1 - , Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019 (Rv. 654673 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione per pericolosità sociale - Opposizione - Valutazione dei presupposti - Criteri.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 2, lett. c), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il Giudice di pace, per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/08/1988 num. 327 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)