Sez. 2, Sentenza n. 1888 del 03/04/1979 (Rv. 398279 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTE A STARE IN GIUDIZIO DI PERSONA - FORMA - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTE A STARE IN GIUDIZIO DI PERSONA - FORMA - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il provvedimento con cui il pretore autorizza la parte a stare in giudizio di persona, nell'Esercizio dei poteri discrezionali conferitigli dall'art 82 secondo comma cod proc civ, non esige il rigore formale di una espressa redazione per iscritto, ma puo risultare anche implicitamente dai verbali di causa. Pertanto, in ipotesi di "Costituzione di persona del convenuto con deposito di comparsa e proposizione di domanda riconvenzionale", risultante dal verbale di udienza, il comportamento del pretore adito, consistente oltre che nell'omesso rilievo del mancato ministero di un difensore, nell'ammettere che per le udienze successive la parte stessa svolga compiutamente ogni attivita difensiva, implica l'indicata autorizzazione, e, conseguentemente, determina la ritualita di detta Costituzione, con la correlativa sanatoria di eventuali vizi della vocatio in ius della parte costituitasi personalmente. (V 470/66, mass n 320928).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)