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Sez. 2, Sentenza n. 7257 del 29/03/2006 (Rv. 588080 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Proposizione della relativa eccezione - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Domanda di accertamento negativo del credito formulata dal convenuto - Fondata su pagamenti ed esistenza di controcredito - Sufficienza.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588080-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La proposizione dell'eccezione di compensazione non necessita dell'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la manifestazione della volontà del debitore di opporre il controcredito. Tale volontà deve ritenersi sussistente allorquando il convenuto proponga domanda di accertamento negativo del credito fatto valere dall'attore, fondandola, oltre che su avvenuti pagamenti, anche sull'esistenza di un proprio controcredito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)