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Sez. L, Sentenza n. 2289 del 01/03/2000 (Rv. 534509 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Proposizione della relativa eccezione - Forme solenni - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534509-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La proposizione dell'eccezione di compensazione non necessita dell'uso di formule sacramentali e, pertanto, la stessa deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta, ove il convenuto, nell'effettuare i conteggi delle somme spettanti all'attore, ha portato in detrazione l'importo del proprio contrapposto credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)