Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24498 del 18/11/2014 (Rv. 633265 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Fusione di società perfezionatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 - Vicenda evolutivo - Modificativa dello stesso soggetto - Prosecuzione dei rapporti in capo al soggetto unificato - Configurabilità - Impugnazione nei confronti della società incorporata - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis cod. civ. nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché è ammissibile l'appello proposto nei confronti della società incorporata, che, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)