Sez. 5 - , Ordinanza n. 4042 del 12/02/2019 (Rv. 652527 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Fusione di società perfezionatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 - Vicenda evolutivo - Modificativa dello stesso soggetto - Prosecuzione dei rapporti in capo al soggetto unificato - Configurabilità - Impugnazione nei confronti della società incorporata - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio, sicché è ammissibile l'appello proposto nei confronti della società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)