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Sez. 3, Sentenza n. 6691 del 09/07/1998 (Rv. 517060 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Dovere del "neminem laedere" - Violazione - Attraverso comportamenti omissivi - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie in tema di omessa comunicazione, da parte della Banca, dell'avvenuto licenziamento di un dipendente.
Stato
decisa il 1998-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517060-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

La violazione del dovere del "neminem laedere" può consistere anche in un comportamento commissivo, e non solo omissivo, ogni qual volta il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto l'altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l'evento dannoso. Ne consegue che la banca, la quale abbia omesso di comunicare ai propri clienti di avere licenziato un proprio dipendente, è responsabile del danno sofferto dai primi per avere senza colpa affidato i propri risparmi all'ex dipendente, fidando nella sussistenza del rapporto di preposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)