Sez. 3, Sentenza n. 11207 del 14/10/1992 (Rv. 478912 - 01)
Responsabilità civile - Colpa o dolo - In genere | Obbligo giuridico di impedire l'evento - Configurabilità - Condizioni - Furto di moduli di assegni circolari spediti a mezzo del servizio postale - Responsabilità risarcitoria della banca verso il prenditore - Esonero - Condizioni.
Responsabilità civile - Colpa o dolo - In genere
L'obbligo giuridico di impedire l'evento, la cui inosservanza, a norma dell'art. 40 cod. pen., equivale a cagionarlo, può nascere, oltre che da una norma di legge e da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto tale diritto, in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, ma inseritosi in una serie causale che ha avuto origine da una sua attività lecita, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione. Pertanto, nel caso di furto di moduli di assegni circolari spediti a mezzo del servizio postale, la Banca per sottrarsi a responsabilità risarcitorie verso il prenditore, non può esimersi, avuto riguardo al pericolo di una loro falsificazione, dall'obbligo di dare all'accadimento adeguata pubblicità diretta alla generalità dei possibili prenditori degli assegni falsificati, onde prevenire al massimo il pericolo di inganno per la pubblica fede e tutelare conseguentemente i diritti dei terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)