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Sez. 1, Sentenza n. 1250 del 07/09/1970 (Rv. 346913 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO TRA ASSEGNATARIO ED ICP - NATURA - PERIODO TRA L'ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DISCIPLINA - ESPERIBILITA DELL'AZIONE DI RILASCIO AD OPERA DELL'ICP.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346913-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO TRA ASSEGNATARIO ED ICP - NATURA - PERIODO TRA L'ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DISCIPLINA - ESPERIBILITA DELL'AZIONE DI RILASCIO AD OPERA DELL'ICP.*

L'art 3 della legge 27 aprile 1962, n 231, sostitutivo dell'art 4 del DPR 17 gennaio 1959, n 2, riconosce all'assegnatario di un alloggio di tipo economico e popolare un diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, ad ottenere la cessione in proprieta dell'alloggio stesso. Cio tuttavia non comporta che l'assegnatario, solo perche tale, ed in contemplazione del diritto di cui e portatore, abbia un valido titolo per conservare incondizionatamente ed illimitatamente il godimento dell'alloggio, e per contestare, di conseguenza, all' istituto costruttore la facolta di esperire nei suoi confronti, sempre che ne ricorrano le condizioni, e fino a quando non sia intervenuta la cessione in proprieta secondo le prescritte modalita, l'ordinaria Azione di rilascio per conseguire la disponibilita dell'alloggio medesimo. Durante il periodo intercorrente tra l'assegnazione e l'eventuale cessione in proprieta il rapporto e, infatti, disciplinato su basi contrattualistiche, che stabiliscono le condizioni che l'assegnatario e tenuto ad osservare per conservare il godimento dell'alloggio. (nella specie e stato ritenuto che per neutralizzare l'intimazione di licenza per finita locazione da parte dell' istituto, l'assegnatario dell'alloggio non poteva dedurre il suo diritto alla futura cessione in proprieta). (V 3281, 68, mass n 336249).*

Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 4, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)