Sez. 3, Sentenza n. 3281 del 14/10/1968 (Rv. 336249 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO TRA ICP ED ASSEGNATARIO D'ALLOGGIO - DISTINZIONE IN DUE FASI - REGIME GIURIDICO RISPETTIVO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO TRA ICP ED ASSEGNATARIO D'ALLOGGIO - DISTINZIONE IN DUE FASI - REGIME GIURIDICO RISPETTIVO.*
Il rapporto che si costituisce tra istituti autonomi delle case popolari e gli assegnatari degli alloggi e di natura complessa e consta di due fasi distinte- quella dell'assegnazione, di natura pubblicistica, caratterizzata da posizioni di interesse legittimo, e quella che si instaura con la convenzione di locazione(stipulata in dipendenza del provvedimento amministrativo di assegnazione), che ha natura privatistica ed e caratterizzata da posizioni di diritto perfetto e di correlative obbligazioni. Consegue che, mentre la revoca dell'assegnazione una volta intervenuta non puo riflettersi sul rapporto, caducandolo, peraltro la locazione, stipulata in dipendenza dell'assegnazione e anche soggetta alle cause di risoluzione, o, piu genericamente, di cessazione ed Estinzione, previste dalla convenzione bilaterale e dalle norme integrative del codice civile, in quanto non siano espressamente derogate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)