Sez. L, Sentenza n. 13736 del 22/07/2004 (Rv. 574853 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato - Opzione del lavoratore per l'indennità - Cassazione della sentenza disponente la reintegrazione - Richiesta di restituzione al giudice di rinvio - Contenuto - Restituzione anche delle somme erogate con riferimento al periodo tra la data della sentenza di reintegrazione e quella di comunicazione dell'opzione - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In caso di cassazione con rinvio della sentenza d'appello che abbia reintegrato il lavoratore illegittimamente licenziato, così ricostituendo il rapporto di lavoro, ed abbia condannato il datore di lavoro al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970 in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, il quale abbia poi esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva di cui al quinto comma dell'art. 18 cit., il datore di lavoro può, nel giudizio di rinvio, domandare la restituzione delle somme erogate non solo con riguardo al periodo dal licenziamento alla sentenza di reintegrazione, ma anche con riguardo al periodo intercorrente fra la sentenza di reintegrazione e la comunicazione dell'opzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)