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Sez. L, Sentenza n. 4943 del 01/04/2003 (Rv. 561666 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato - Somme erogate al lavoratore in esecuzione della sentenza di primo grado - Natura - Ripetibilità a seguito della riforma in appello - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561666-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore licenziato, anche per il periodo successivo alla data di detta decisione, costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 108 del 1990) risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento e come tali sono interamente ripetibili a seguito della sentenza di riforma in appello che esclude con effetto immediato l'illecito e l'obbligo di risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)