Sez. L, Sentenza n. 1576 del 12/02/2000 (Rv. 533779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Contratto collettivo di diritto comune - Stipulazione - Principio di libertà di forma - Applicabilità - Adesione di un sindacato a contratto già stipulato - Comportamenti concludenti - Idoneità - Fattispecie relativa a contratto aziendale per i dipendenti dell'Ipacri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
L'adesione ad un contratto collettivo di diritto comune da parte di organizzazioni sindacali diverse da quelle che l'hanno stipulato può avvenire, stante il principio di libertà di forma applicabile a tale tipo di contratti collettivi, anche mediante comportamenti attestanti una univoca volontà in tal senso. (Fattispecie relativa alla adesione - ritenuta dal giudice di merito con la sentenza confermata dalla S.C. - da parte della Federdirigenti e della Sinfub al contratto collettivo aziendale del 1991 per i dipendenti dell'Ipacri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2072
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)