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Sez. L, Sentenza n. 4677 del 03/03/2006 (Rv. 587353 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Accordi stipulati ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 in materia di assunzione con contratti a tempo determinato - Previsione di forme prestabilite in un ambito procedimentalizzato - Necessità - Clausole di contingentamento e di fissazione della quota percentuale delle assunzioni a termine - Forma scritta - Necessità - Ragioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587353-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI

Gli accordi conseguenti all'applicazione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, in tema di assunzione di lavoratori con contratti a tempo determinato, devono osservare forme prestabilite che siano tali da consentire un controllo "in itinere" delle parti sociali e degli stessi lavoratori, in un ambito procedimentalizzato, cosicché anche la clausola cosiddetta di contingentamento deve essere fissata in forma scritta, essendo questa la sola idonea a garantire con certezza l'eventuale verifica in sede giudiziale, senza che abbia rilevanza la circostanza della legittimità di forme alternative di stipula dei contratti collettivi, poiché tale possibilità non esclude che peculiari esigenze di certezza degli impegni negoziali richiedano la forma scritta per determinate clausole. Per la stessa ragione, anche per la fissazione della quota percentuale delle assunzioni a termine si impone l'adozione della forza scritta, poiché, se è vero che anche l'indicazione di un numero massimo nell'anno può realizzare la finalità del contingentamento, è comunque necessario che tale indicazione sia accompagnata da quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi comunque verificare il rapporto percentuale fra lavoratori stabili e lavoratori a termine.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)