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Sez. L, Sentenza n. 12684 del 11/12/1995 (Rv. 495014 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Nullità per contrasto con norme imperative - Successiva abrogazione delle norme imperative violate - Conseguenze - Differimento dell'efficacia della disciplina contrattuale ad epoca successiva alla legge abrogativa - Sussistenza della nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495014-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui una norma di legge (nella specie, l'art. 2, comma terzo, della legge 1 febbraio 1978 n. 30, sull'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) che preveda la nullità delle clausole contrattuali con essa contrastanti venga abrogata da una norma successiva (nella specie, l'art. 1 della legge 12 luglio 1988 n. 270), tale abrogazione non ha effetto sulle norme contrattuali affette da nullità per contrasto con la disposizione abrogata; restando peraltro esclusa la sussistenza di tale nullità con riguardo a una disciplina contrattuale la cui operatività abbia come presupposto l'abrogazione della norma imperativa e sia differita ad una data successiva all'entrata in vigore della legge abrogativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2069, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)