Sez. 1, Sentenza n. 1337 del 14/06/1967 (Rv. 327918 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RAPPORTO DI PREVALENZA TRA LE INADEMPIENZE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RAPPORTO DI PREVALENZA TRA LE INADEMPIENZE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Per l'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum il problema della prevalenza dell'inadempienza va risolto tenendo conto del rapporto di successione cronologica degli inadempimenti e dei rapporti di causalita e proporzione tra le due inadempienze, precisamente sulla base dell'incidenza di esse sulla sorte del contratto rispetto alle sue finalita economiche ed alla sua struttura, cosicche, se una delle parti abbia manifestato per prima, con fatti positivi e non equivoci, il proposito di non adempiere l'obbligazione, essa non puo poi pretendere che la risoluzione sia pronunciata in danno dell'altra parte contraente, in base ad un'asserita posteriore inadempienza. (Conf. Sulla prima parte 1680-55, sulla seconda 2146-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)