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Sez. 5, Sentenza n. 8367 del 26/09/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 259036 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Divieto per il teste di assistere all'esame di altri testi - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259036-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

L'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 cod. proc. pen. - per il quale il teste da escutere non deve comunicare con le parti - non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., il quale concerne esclusivamente le prove illegittimamente acquisite. La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che, tuttavia, non può derivare dall'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., trattandosi di norma regolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)