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Sez. 4, Sentenza n. 49491 del 29/10/2003 Ud. (dep. 31/12/2003) Rv. 226726 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Mancato isolamento del testimone - Presenza all'istruzione dibattimentale - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226726-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di formazione della prova, la violazione dell'obbligo del teste di non assistere all'esame delle parti e degli altri testi non è sanzionata da alcuna nullità o inutilizzabilità, sì che incombe al giudice, in sede di successiva valutazione della testimonianza, verificare se la rilevata irregolarità del mancato isolamento del teste durante il dibattimento abbia nociuto alla attendibilità della testimonianza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto violato il diritto alla prova dell'imputato dall'ordinanza con cui il giudice di merito non aveva ammesso a testimoniare una persona ritualmente citata dalla difesa, sul presupposto che tale teste aveva assistito in aula alla istruttoria dibattimentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 149, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)