diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8233 del 20/04/2005 (Rv. 581275 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Apparecchiature elettroniche - Efficacia probatoria - Condizioni - Mancanza di situazioni ostative al regolare funzionamento - Prova della loro esistenza - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581275-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

In tema di infrazioni al codice della strada, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento rilevatore della velocità dei veicoli perdura solo sin quando non risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, situazioni ostative al regolare funzionamento dello strumento stesso. (Nella specie, è stato ritenuto non attendibile l'accertamento della velocità di un autoveicolo effettuata con apparecchiatura elettronica denominata "telelaser", giacchè il funzionamento dello strumento era stato influenzato dal transito di altra vettura che, al momento della rilevazione, procedeva in fase di sorpasso parallelamente a quella rilevata).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)